Normativa

Sanzioni lavoro domestico

Ultima modifica: 01 Aprile 2021

fonte: www.webcolf.it

Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 22/02/2019 il costo del rimpatrio dello straniero assunto illegalmente é stato aggiornato per il 2019 per un importo pari a 2.052 € contro i 1.398 € del 2018.

Già con il D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012 era stata recepita la direttiva CE n. 52 del 2009 che prevedeva una sanzione aggiuntiva per il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero irregolare. Per irregolare si intende il lavoratore senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, per il quale non sia stata fatta richiesta di rinnovo, oltre al caso di permesso di soggiorno revocato o annullato.

La sanzione aggiuntiva consiste nel pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore che, come stabilito dal Decreto interministeriale 22/12/2018 n. 151, si ricava dal costo medio degli oneri sostenuti per il rimpatrio degli stranieri rapportato al numero di stranieri che sono stati rimpatriati nei 3 anni precedenti alla sentenza di rimpatrio del lavoratore in questione.
Tale sanzione si aggiunge a quella già prevista per il datore che assume straniero irregolare e cioé:
– la reclusionie da 6 mesi a 3 anni;
– il pagamento di una multa pari a 5.000 € per ogni lavoratore irregolare assunto dal datore.
Non sono solo queste le sanzioni previste per il datore. La gestione di un rapporto domestico, come tutti i rapporti di lavoro, comporta il rispetto di alcune scadenze pena l’applicazione di sanzioni amministrative da parte degli entri preposti.

SCADENZE RAPPORTO DOMESTICO

Il datore domestico ha l’obbligo di rispettare precise scadenze:

1- la comunicazione di assunzione deve essere completata entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro (art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla L. 608/96, come modificato dall’art. 1, comma 1180, L. 296/06). Al momento dell’assunzione va consegnata la relativa lettera al lavoratore (art. 19, co. 2, D.Lgs 276/2003).

2- Se il datore assume una collaboratrice convivente é necessario comunicarlo anche all’autorità di pubblica sicurezza del Comune presso il quale si svolge il rapporto di lavoro (oppure alla Questura).
Va comunicata la cessione del fabbricato come da art. 12 del D.L. n. 59 del 21.03.1978 (convertita in L. 191 del 18 maggio 1978) e nel caso di ospitalità fornita ad uno straniero, anche la dichiarazoine di ospitalità come stabilito dall’art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998.

3- Per la comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione va effettuata una comunicazione all’Inps entro 5 giorni successivi all’evento (art.4 bis D. Lgs  181/00 e art. 21, L. 264/49 come modificato dall’art.6, comma 3, D.Lgs  297/2002).

4- In merito al pagamento dei contributi Inps trimestrali la scadenza é fissata 10 giorni dalla fine del trimestre quindi:

– 1° trimestre (contributi di gennaio-marzo) si possono versare dall’1 al 10 aprile;

– 2° trimestre (contributi di aprile-giugno) si possono versare dall’1 al 10 luglio;

– 3° trimestre (contributi di luglio-settembre) si possono versare dall’1 al 10 ottobre;

– 4° trimestre (contributi di ottobre-dicembre) si possono versare dall’1 al 10 gennaio dell’anno successivo.

Se il 10 cade di sabato il termine rimane il 10. Se, invece, tale termine cade di domenica, la scadenza verrà posticipata al giorno 11.

5- Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro i contributi dell’ultimo trimestre vanno versati entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto e quindi dopo 10 giorni dall’ultimo giorno di lavoro/preavviso.

6- In caso di infortunio della collaboratrice, avvenuto quindi nello svolgimento del suo lavoro o nel tragitto casa-lavoro o lavoro casa (c.d. infortunio in itinere), il datore deve fare denuncia all’Inail entro 48 ore. In caso di infortunio mortale la comunicazione va fatta entro 24 ore.
Il datore di lavoro domestico ha l’obbligo di comunicare solamente l’infortunio con prognosi superiore a 3 giorni.

 

SANZIONI LAVORO DOMESTICO

Se il datore non rispetta le scadenze sopra riportate incorre in sanzioni amministrative, diverse in base al caso.

A- Se il datore omette o ritarda la comunicazione in caso di assunzione, trasformazione, proroga o cessazione del rapporto di lavoro, dovrà pagare una sanzione amministrativa alla Direzione Provinciale del Lavoro che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore di cui non si è fatta la comunicazione.

Nel caso in cui il datore provveda alle comunicazioni di cui sopra in ritardo ma comunque entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine, la sanzione sarà minore e pari alla metà della sanzione minima quindi 50 €.

In caso di mancata consegna delle lettera di assunzione é prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 €.

B- In merito alla cessione del fabbricato in caso di mancata comunicazione la L. 191 del 18 maggio 1978 é prevede una sanzione amministrativa che va da 103 a 1.549 €. Per quanto invece concerne la dichiarazione di ospitalità del collaboratore straniero é prevista una sanzione che va da 160 a 1.100 €. E’ previsto in entrambi i casi, così come stabilito dall’art. 16 della L. 689/81, il pagamento di un importo ridotto, pari al doppio dell’importo minimo (206 € nel primo caso e 320 € nel secondo), se la sanzione é pagata entro 60 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica Sicurezza per mancata o ritardata comuicazione.

C- Con riferimento al versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dall’art. 116 della L. 388/2000, le sanzioni variano in base al motivo del mancato pagamento e alla condotta del datore.

– Per il mancato o ritardato pagamento di contributi, relativi a rapporti di lavoro validamente denunciati, il datore é tenuto al pagamento di una sanzione, in ragione d’anno (irrogata a seconda del numero di anni o mesi di ritardo), pari al tasso di interesse di riferimento relativo all’aumento del costo della vita + il 5,5%. La sanzione comunque ha un limite massimo e cioé non puo’ essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro il termine previsto.

– Nei casi invece in cui il datore con l’intenzione di non pagare i contributi non effettua la denuncia di assunzione o dichiara il falso la sanzione varia in base a come il mancato versamento sia stato portato alla conoscenza degli entri preposti:

  • se gli enti preposti si accorgono della situazione debitoria, il datore é punito con il pagamento di una sanzione, in ragione d’anno (irrogata a seconda del numero di anni o mesi di ritardo), pari al 30%. Tale sanzione ha un limite che non puo’ essere superiore al 60% dell’importo dei contributi non versati.
  • Qualora invece la denuncia sia effettuata spontaneamente dal datore egli é tenuto al pagamento di una sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse di riferimento relativo all’aumento del costo della vita + il 5,5% purchè la denuncia spontanea avvenga entro i 12 mesi successivi alla scadenza che era prevista per il pagamento dei contributi e purchè il versamento sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.  la sanzione civile non puo’ essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. Le condizioni sono più favorevoli quindi come vediamo in caso di ravvedimento spontaneo del datore.

D- Al datore domestico che non ottempera all’obbligo di comuncazione dell’infortunio superiore a 3 giorni verrà comminata una sanzione pecuniaria che va dai 1.096 a 4.932 € così come disposto dall’art. 55, co. 5, lett. g) del D.Lgs. 81/2008.

🚗 Il rimborso benzina per una badante può rientrare tra i fringe benefit concessi dal datore di lavoro, ma non è obbligatorio per legge. Tuttavia, nel 2025 ci sono alcune novità interessanti:

🧾 Rimborso chilometrico e buoni carburante

  • Se la badante utilizza mezzo proprio per motivi lavorativi, il datore può riconoscere un rimborso chilometrico basato sulle tabelle ACI 2025, che calcolano il costo per chilometro in base al tipo di veicolo.
  • In alternativa, può essere erogato un buono carburante come fringe benefit, esente da tassazione fino a:
    • 1.000 € annui per tutti i dipendenti
    • 2.000 € annui per chi ha figli a carico

📌 Requisiti e documentazione

  • Il rimborso deve essere documentato: chilometri percorsi, destinazioni, motivi lavorativi.
  • È importante che sia previsto nel contratto di lavoro o accordato formalmente tra le parti.
Art. 14 Orario di lavoro
  1. La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
    • 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
    • 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
  2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
    • interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
    • interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
    • interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

    A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla Tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall’ art. 15.

  3. L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
  4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
  5. La collocazione dell’orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
  6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 15.
  7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.
  8. Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.
  9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della Tabella G e della Tabella F inerente le indennità di vitto e alloggio di cui all’art. 36, qualora spettanti.

L’indennità di disoccupazione per una badante in Italia si calcola attraverso la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), che è destinata ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro. Ecco i principali criteri per il calcolo:

  1. Requisiti:
    • La badante deve essere stata licenziata o aver dato dimissioni per giusta causa.
    • Deve aver versato almeno 13 settimane di contributi INPS negli ultimi 4 anni.
    • Deve aver lavorato almeno 5 settimane negli ultimi 12 mesi prima del licenziamento.
  2. Importo:
    • L’indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile fino a un certo limite stabilito annualmente.
    • Se la retribuzione supera tale limite, l’indennità viene ridotta del 25% sulla parte eccedente.
    • La durata massima è di 24 mesi, ma dipende dai contributi versati.
  3. Domanda:
    • Deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
    • Può essere fatta online sul sito dell’INPS, tramite CAF o Patronati, oppure telefonicamente.
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