Sanzioni lavoro domestico
Ultima modifica: 01 Aprile 2021
fonte: www.webcolf.it
Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 22/02/2019 il costo del rimpatrio dello straniero assunto illegalmente é stato aggiornato per il 2019 per un importo pari a 2.052 € contro i 1.398 € del 2018.
Già con il D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012 era stata recepita la direttiva CE n. 52 del 2009 che prevedeva una sanzione aggiuntiva per il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero irregolare. Per irregolare si intende il lavoratore senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, per il quale non sia stata fatta richiesta di rinnovo, oltre al caso di permesso di soggiorno revocato o annullato.
La sanzione aggiuntiva consiste nel pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore che, come stabilito dal Decreto interministeriale 22/12/2018 n. 151, si ricava dal costo medio degli oneri sostenuti per il rimpatrio degli stranieri rapportato al numero di stranieri che sono stati rimpatriati nei 3 anni precedenti alla sentenza di rimpatrio del lavoratore in questione.
Tale sanzione si aggiunge a quella già prevista per il datore che assume straniero irregolare e cioé:
– la reclusionie da 6 mesi a 3 anni;
– il pagamento di una multa pari a 5.000 € per ogni lavoratore irregolare assunto dal datore.
Non sono solo queste le sanzioni previste per il datore. La gestione di un rapporto domestico, come tutti i rapporti di lavoro, comporta il rispetto di alcune scadenze pena l’applicazione di sanzioni amministrative da parte degli entri preposti.
SCADENZE RAPPORTO DOMESTICO
Il datore domestico ha l’obbligo di rispettare precise scadenze:
1- la comunicazione di assunzione deve essere completata entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro (art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla L. 608/96, come modificato dall’art. 1, comma 1180, L. 296/06). Al momento dell’assunzione va consegnata la relativa lettera al lavoratore (art. 19, co. 2, D.Lgs 276/2003).
2- Se il datore assume una collaboratrice convivente é necessario comunicarlo anche all’autorità di pubblica sicurezza del Comune presso il quale si svolge il rapporto di lavoro (oppure alla Questura).
Va comunicata la cessione del fabbricato come da art. 12 del D.L. n. 59 del 21.03.1978 (convertita in L. 191 del 18 maggio 1978) e nel caso di ospitalità fornita ad uno straniero, anche la dichiarazoine di ospitalità come stabilito dall’art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998.
3- Per la comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione va effettuata una comunicazione all’Inps entro 5 giorni successivi all’evento (art.4 bis D. Lgs 181/00 e art. 21, L. 264/49 come modificato dall’art.6, comma 3, D.Lgs 297/2002).
4- In merito al pagamento dei contributi Inps trimestrali la scadenza é fissata 10 giorni dalla fine del trimestre quindi:
– 1° trimestre (contributi di gennaio-marzo) si possono versare dall’1 al 10 aprile;
– 2° trimestre (contributi di aprile-giugno) si possono versare dall’1 al 10 luglio;
– 3° trimestre (contributi di luglio-settembre) si possono versare dall’1 al 10 ottobre;
– 4° trimestre (contributi di ottobre-dicembre) si possono versare dall’1 al 10 gennaio dell’anno successivo.
Se il 10 cade di sabato il termine rimane il 10. Se, invece, tale termine cade di domenica, la scadenza verrà posticipata al giorno 11.
5- Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro i contributi dell’ultimo trimestre vanno versati entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto e quindi dopo 10 giorni dall’ultimo giorno di lavoro/preavviso.
6- In caso di infortunio della collaboratrice, avvenuto quindi nello svolgimento del suo lavoro o nel tragitto casa-lavoro o lavoro casa (c.d. infortunio in itinere), il datore deve fare denuncia all’Inail entro 48 ore. In caso di infortunio mortale la comunicazione va fatta entro 24 ore.
Il datore di lavoro domestico ha l’obbligo di comunicare solamente l’infortunio con prognosi superiore a 3 giorni.
SANZIONI LAVORO DOMESTICO
Se il datore non rispetta le scadenze sopra riportate incorre in sanzioni amministrative, diverse in base al caso.
A- Se il datore omette o ritarda la comunicazione in caso di assunzione, trasformazione, proroga o cessazione del rapporto di lavoro, dovrà pagare una sanzione amministrativa alla Direzione Provinciale del Lavoro che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore di cui non si è fatta la comunicazione.
Nel caso in cui il datore provveda alle comunicazioni di cui sopra in ritardo ma comunque entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine, la sanzione sarà minore e pari alla metà della sanzione minima quindi 50 €.
In caso di mancata consegna delle lettera di assunzione é prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 €.
B- In merito alla cessione del fabbricato in caso di mancata comunicazione la L. 191 del 18 maggio 1978 é prevede una sanzione amministrativa che va da 103 a 1.549 €. Per quanto invece concerne la dichiarazione di ospitalità del collaboratore straniero é prevista una sanzione che va da 160 a 1.100 €. E’ previsto in entrambi i casi, così come stabilito dall’art. 16 della L. 689/81, il pagamento di un importo ridotto, pari al doppio dell’importo minimo (206 € nel primo caso e 320 € nel secondo), se la sanzione é pagata entro 60 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica Sicurezza per mancata o ritardata comuicazione.
C- Con riferimento al versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dall’art. 116 della L. 388/2000, le sanzioni variano in base al motivo del mancato pagamento e alla condotta del datore.
– Per il mancato o ritardato pagamento di contributi, relativi a rapporti di lavoro validamente denunciati, il datore é tenuto al pagamento di una sanzione, in ragione d’anno (irrogata a seconda del numero di anni o mesi di ritardo), pari al tasso di interesse di riferimento relativo all’aumento del costo della vita + il 5,5%. La sanzione comunque ha un limite massimo e cioé non puo’ essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro il termine previsto.
– Nei casi invece in cui il datore con l’intenzione di non pagare i contributi non effettua la denuncia di assunzione o dichiara il falso la sanzione varia in base a come il mancato versamento sia stato portato alla conoscenza degli entri preposti:
- se gli enti preposti si accorgono della situazione debitoria, il datore é punito con il pagamento di una sanzione, in ragione d’anno (irrogata a seconda del numero di anni o mesi di ritardo), pari al 30%. Tale sanzione ha un limite che non puo’ essere superiore al 60% dell’importo dei contributi non versati.
- Qualora invece la denuncia sia effettuata spontaneamente dal datore egli é tenuto al pagamento di una sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse di riferimento relativo all’aumento del costo della vita + il 5,5% purchè la denuncia spontanea avvenga entro i 12 mesi successivi alla scadenza che era prevista per il pagamento dei contributi e purchè il versamento sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa. la sanzione civile non puo’ essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. Le condizioni sono più favorevoli quindi come vediamo in caso di ravvedimento spontaneo del datore.
D- Al datore domestico che non ottempera all’obbligo di comuncazione dell’infortunio superiore a 3 giorni verrà comminata una sanzione pecuniaria che va dai 1.096 a 4.932 € così come disposto dall’art. 55, co. 5, lett. g) del D.Lgs. 81/2008.
🚗 Il rimborso benzina per una badante può rientrare tra i fringe benefit concessi dal datore di lavoro, ma non è obbligatorio per legge. Tuttavia, nel 2025 ci sono alcune novità interessanti:
🧾 Rimborso chilometrico e buoni carburante
- Se la badante utilizza mezzo proprio per motivi lavorativi, il datore può riconoscere un rimborso chilometrico basato sulle tabelle ACI 2025, che calcolano il costo per chilometro in base al tipo di veicolo.
- In alternativa, può essere erogato un buono carburante come fringe benefit, esente da tassazione fino a:
- 1.000 € annui per tutti i dipendenti
- 2.000 € annui per chi ha figli a carico
📌 Requisiti e documentazione
- Il rimborso deve essere documentato: chilometri percorsi, destinazioni, motivi lavorativi.
- È importante che sia previsto nel contratto di lavoro o accordato formalmente tra le parti.
Art. 14 Orario di lavoro
- La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
- 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
- I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
- interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
- interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
- interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla Tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall’ art. 15.
- L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
- Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
- La collocazione dell’orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
- Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 15.
- Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.
- Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.
- Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della Tabella G e della Tabella F inerente le indennità di vitto e alloggio di cui all’art. 36, qualora spettanti.
L’indennità di disoccupazione per una badante in Italia si calcola attraverso la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), che è destinata ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro. Ecco i principali criteri per il calcolo:
- Requisiti:
- La badante deve essere stata licenziata o aver dato dimissioni per giusta causa.
- Deve aver versato almeno 13 settimane di contributi INPS negli ultimi 4 anni.
- Deve aver lavorato almeno 5 settimane negli ultimi 12 mesi prima del licenziamento.
- Importo:
- L’indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile fino a un certo limite stabilito annualmente.
- Se la retribuzione supera tale limite, l’indennità viene ridotta del 25% sulla parte eccedente.
- La durata massima è di 24 mesi, ma dipende dai contributi versati.
- Domanda:
- Deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- Può essere fatta online sul sito dell’INPS, tramite CAF o Patronati, oppure telefonicamente.
La collaboratrice domestica, o colf, svolge una serie di mansioni essenziali per la gestione della casa. Ecco alcune delle principali attività che può svolgere:
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Pulizia e ordine: mantenere la casa pulita, rifare i letti, pulire bagno e cucina, lavare pavimenti e vetri.
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Lavaggio e stiratura: occuparsi del bucato e della stiratura degli indumenti e della biancheria.
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Cucina e spesa: preparare i pasti per la famiglia e, se richiesto, fare la spesa.
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Cura di bambini e anziani: fornire supporto nella gestione dei più piccoli e degli anziani presenti in casa.
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Manutenzione generale: pulire infissi, finestre e porte, annaffiare le piante e prendersi cura degli animali domestici.
Il ruolo della collaboratrice domestica può variare in base alle esigenze della famiglia e al livello di esperienza della persona assunta

Badante di notte: assistenza o presenza?

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2020: con l’entrata in vigore del nuovo Ccnl sono state ridotte le ore contributive ai fini della Cassa Colf per i contratti di assistenza e presenza notturna. Da ottobre, le ore contributive su cui calcolare la Cassa colf non corrisponderanno a 54 ore settimanali ma a 48 ore per l’assistenza notturna e 30 per la presenza notturna. Le ore lavorative e quelle contributive ai fini Inps invece resteranno di 54 ore settimanali.
Quando il datore, o assistito, é persona non autosufficiente spesso si ha necessità di una persona che resti in casa anche durante la notte. In tal caso é necessario assumere un collaboratore con gli appositi contratti notturni di presenza o assistenza, disciplinati dal CCnl.
Tipi di contratto di lavoro notturno domestico
Le opzioni sono due:
– l’assistito ha bisogno di cure continue e quindi la badante deve rimanere sveglia tutta la notte. In tal caso, qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, può applicarsi il contratto di c.d. “assistenza notturna” con livello solitamente CS o DS (il livello DS se la badante é formata professionalmente).
– Il datore di lavoro non ha bisogno di assistenza continua e la badante, che dorme in stanza separata, presta assistenza raramente durante la notte. In tal caso é necessario stipulare un contratto di “presenza notturna” che ha fascia oraria dalle 21.00 e le ore 8.00, con un fisso mensile sempre uguale a prescindere dal livello.
Il fatto di fare assistenza continua o meno distingue i casi in cui si può parlare di presenza o assistenza notturna.
Solitamente per entrambi i contratti, l’orario é di 54 ore settimanali, dato che il collaboratore dev’essere convivente e quindi di prassi si indicano 9 ore di lavoro dal lunedì al sabato. Tali saranno le ore pagate e versate ai fini contributivi (più ore di ferie, di malattia, di festività, ecc… su cui vanno pagati i contributi).
Questi sono i contratti esclusivamente notturni ovvero previsti per chi non svolge prestazioni diurne. Si consiglia, se si avesse bisogno di una badante che lavori di giorno e che di notte sia solo presente in casa, di non fare due assunzioni (una per badante di presenza notturna e una di normale badante convivente diurna), ma di assumere solo una badante convivente diurna full-time 54 ore. Infatti il regime di convivenza prevede che il vitto e l’alloggio vengano corrisposti in natura e che, quindi, la collaboratrice dorma dal datore di lavoro.
Convivente o non convivente?
I contratti di assistenza e presenza notturna prevedono sempre la convivenza (anche se poi di giorno il collaboratore ritorna a casa sua).
Infatti nelle tabelle delle paghe minime ufficiali pubblicate ogni inizio anno (consultabili qui), le paghe per l’assistenza e per la presenza notturna sono indicate solo per i conviventi e solo mensilizzate e non ad ore.
Si precisa che la paga mensilizzata minima è fissa e non riproporzionabile (da 2 a 54 ore settimanale non cambia), quindi conviene sempre assumere con contratto di presenza o assistenza notturna per 54 ore settimanali e non meno.
Quale paga applicare per gli straordinari?
Mentre il contratto esclusivamente di assistenza notturna segue le norme dello straordinario in base al livello e non prevede particolarità, per quanto riguarda il contratto di presenza notturna il CCNL stabilisce un calcolo dello straordinario differente. All’ art. 11 comma 2, infatti, si legge:
“Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.“
E’ necessario quindi distinguere a nostro avviso tra due casi:
– collaboratore che sempre nell’esercizio delle sue mansioni di presenza notturna fa delle ore in più di lavoro. Si pensi ad esempio all’assistito che ha necessità di essere accompagnato in bagno più volte a tal punto da dover conteggiare un’ora in più non riposata dalla collaboratrice. In tal caso in Webcolf é sufficiente indicare il totale delle ore lavorate. Quelle aggiuntive verranno conteggiate alla voce “Interventi in regime di presenza notturna” applicando la paga prevista per i non conviventi con lo stesso livello (tabella C) ma senza alcuna maggiorazione.
– Badante che viene assunta per presenza notturna ma che fa ad esempio un’ora di straordinario prima delle fascia oraria prevista per la presenza (21.00/8.00). In questo caso si tratta proprio di straordinario quindi va applicata la paga delle tabella C + la maggiorazione prevista indicando la causale S di lavoro stroardinario + le ore aggiuntive.
Webcolf gestisce anche questi tipi di contratto selezionando nella maschera dell’inserimento collaboratore | inquadramento l’opzione desiderata.
Per assumere una badante extracomunitaria in Italia, è necessario seguire una procedura specifica e assicurarsi che la lavoratrice possieda i documenti richiesti dalla legge. La situazione varia a seconda che la badante si trovi già in Italia con un regolare permesso di soggiorno o debba ancora arrivare nel Paese.
Se la badante è già in Italia con un regolare permesso di soggiorno:
In questo caso, la badante deve essere in possesso di un permesso di soggiorno valido che la autorizzi a lavorare. I permessi di soggiorno validi per lavoro includono quelli rilasciati per:
- Motivi di lavoro (non stagionale)
- Motivi familiari
- Motivi di studio (convertibile in permesso di lavoro)
- Asilo politico
- Motivi umanitari, protezione sociale, assistenza minore (ex art. 31)
- Vittime di violenza domestica
- Calamità
- Atti di particolare valore civile
Documenti necessari per l’assunzione (sia per la badante che per il datore di lavoro):
Per la badante: - Documento di identità valido: Passaporto o carta d’identità.
- Codice fiscale: Necessario per qualsiasi lavoratore in Italia.
- Permesso di soggiorno valido: Come specificato sopra. Se il permesso è scaduto, deve avere la ricevuta della richiesta di rinnovo presentata entro 60 giorni dalla scadenza.
- Tessera sanitaria: Rilasciata dalla ASL di residenza (se disponibile).
- Eventuali diplomi o attestazioni professionali.
- Numero di iscrizione all’INPS (se già stata assicurata da un altro datore di lavoro).
- Residenza anagrafica (se diversa dal luogo di lavoro in convivenza).
Per il datore di lavoro: - Documento di riconoscimento valido.
- Codice fiscale.
- Numero di telefono.
- Indirizzo di residenza.
- Indirizzo del luogo dove si svolge l’attività lavorativa.
Procedura di assunzione: - Verifica dei documenti: Il datore di lavoro deveAccertarsi della validità del permesso di soggiorno e degli altri documenti della badante prima dell’assunzione.
- Redazione del contratto di lavoro: Il contratto deve essere redatto in forma scritta, seguendo il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per il lavoro domestico. Deve contenere:
- Identità delle parti (datore di lavoro e badante).
- Luogo di lavoro.
- Data di inizio del rapporto di lavoro (ed eventuale data di fine se a tempo determinato).
- Livello di inquadramento e mansioni.
- Durata del periodo di prova.
- Orario di lavoro.
- Retribuzione e modalità di pagamento.
- Ferie, permessi e malattia.
- Eventuali clausole aggiuntive.
- Comunicazione di assunzione all’INPS: Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assunzione all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) entro i termini previsti dalla legge. La comunicazione avviene telematicamente tramite il sito web dell’INPS o tramite intermediari autorizzati.
- Comunicazione alla Questura (in caso di convivenza): Se la badante convive con il datore di lavoro, potrebbe essere necessario effettuare una comunicazione di “cessione fabbricato” o “ospitalità” alla Questura entro 48 ore dall’inizio della convivenza.
Se la badante non è ancora in Italia:
In questo caso, è necessario seguire la procedura del Decreto Flussi, che annualmente stabilisce le quote di lavoratori extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro. - Verifica delle quote disponibili: Il datore di lavoro deve verificare se ci sono ancora quote disponibili per l’assunzione di lavoratori domestici.
- Richiesta di nulla osta al lavoro: Il datore di lavoro deve presentare domanda di nulla osta al lavoro per la badante allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) della Prefettura competente per il luogo di lavoro. La domanda si presenta telematicamente.
- Documentazione per la richiesta di nulla osta (indicativa):
- Documento d’identità e codice fiscale del datore di lavoro.
- Dettagli anagrafici della badante.
- Proposta di contratto di lavoro.
- Certificazione di idoneità alloggiativa (rilasciata dal Comune o dalla ASL).
- Dimostrazione della capacità economica del datore di lavoro (a meno che la persona assistita sia invalida).
- Rilascio del nulla osta: Se la domanda viene accolta, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al lavoro.
- Richiesta di visto d’ingresso: La badante, munita del nulla osta, deve recarsi presso l’Ambasciata o il Consolato italiano nel suo Paese d’origine per richiedere il visto d’ingresso per motivi di lavoro.
- Ingresso in Italia e firma del contratto di soggiorno: Una volta in Italia, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso, la badante e il datore di lavoro devono presentarsi allo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e la richiesta di permesso di soggiorno.
- Richiesta del permesso di soggiorno: Lo Sportello Unico invia la richiesta di permesso di soggiorno alla Questura, che convocherà la badante per il rilascio del permesso.
Importante: Assumere una badante extracomunitaria senza un valido permesso di soggiorno è illegale e comporta gravi sanzioni per il datore di lavoro, inclusa la reclusione e una multa elevata.
È sempre consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o a un patronato per avere informazioni aggiornate e un supporto nella gestione delle pratiche burocratiche.
In Italia, la figura della governante riveste un ruolo chiave nella gestione efficiente e armoniosa di una residenza privata. Le sue mansioni e competenze possono variare significativamente a seconda delle dimensioni della proprietà, delle esigenze specifiche della famiglia e del livello di formalità richiesto. Tuttavia, possiamo delineare un quadro generale:
Mansioni Tipiche:
- Gestione della Casa:
- Pulizia e manutenzione: Supervisione e/o esecuzione della pulizia approfondita di tutti gli ambienti (interni ed esterni), gestione della lavanderia, stiratura, cura degli arredi e degli oggetti di valore.
- Organizzazione degli spazi: Assicurare l’ordine e la funzionalità di ogni area della casa, inclusi armadi, dispense e magazzini.
- Gestione della biancheria: Inventario, cura e rotazione della biancheria da letto, da bagno e da tavola.
- Piccole riparazioni e manutenzione: Segnalazione e/o esecuzione di piccole riparazioni domestiche, coordinamento con tecnici esterni (idraulici, elettricisti, giardinieri, ecc.).
- Gestione degli acquisti: Preparazione della lista della spesa, acquisto di generi alimentari, prodotti per la pulizia e altri beni necessari per la casa.
- Cucina (in alcuni casi):
- Preparazione di pasti quotidiani o per occasioni speciali, seguendo le preferenze e le eventuali esigenze dietetiche della famiglia.
- Gestione della dispensa e degli ingredienti.
- Assistenza alla Famiglia:
- Supporto logistico: Organizzazione di appuntamenti, commissioni, viaggi e altre attività familiari.
- Cura dei bambini (in alcuni contesti): Accompagnamento a scuola, attività ricreative, preparazione di pasti e supervisione generale (in questo caso, spesso la figura si avvicina a quella della tata).
- Cura degli animali domestici (se presenti): Alimentazione, passeggiate, appuntamenti veterinari.
- Assistenza a persone anziane o con esigenze particolari (in alcuni casi): Supporto nelle attività quotidiane, compagnia.
- Gestione del Personale (in residenze più grandi):
- Supervisione e coordinamento di altro personale domestico (camerieri, giardinieri, autisti, ecc.).
- Definizione dei turni e delle mansioni.
- Formazione del nuovo personale.
- Gestione degli Eventi:
- Organizzazione e coordinamento di cene, ricevimenti e altre occasioni speciali.
- Gestione degli inviti, degli allestimenti e del servizio.
- Sicurezza:
- Responsabilità della sicurezza della casa, supervisione dei sistemi di allarme e delle procedure di sicurezza.
Competenze Chiave: - Competenze Organizzative e Gestionali: Capacità di pianificare, organizzare e supervisionare le diverse attività domestiche in modo efficiente e proattivo.
- Competenze Pratiche: Ottima conoscenza delle tecniche di pulizia, manutenzione della casa, lavanderia e stiro. Capacità di eseguire piccole riparazioni domestiche.
- Competenze Culinarie (se richieste): Abilità nella preparazione di pasti vari e gustosi, conoscenza delle norme igieniche alimentari.
- Competenze Interpersonali: Capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace, di stabilire relazioni di fiducia con la famiglia e con eventuale altro personale. Discrezione, rispetto della privacy e professionalità.
- Flessibilità e Adattabilità: Capacità di adattarsi alle diverse esigenze della famiglia e di gestire imprevisti.
- Problem Solving: Capacità di identificare e risolvere rapidamente problemi pratici legati alla gestione della casa.
- Attenzione ai Dettagli: Precisione e cura nel garantire elevati standard di pulizia e ordine.
- Conoscenza delle Normative (in alcuni casi): Familiarità con le normative sulla sicurezza domestica e sul lavoro domestico.
- Competenze Linguistiche (se richieste): Conoscenza di una o più lingue straniere, a seconda del contesto familiare.
- Competenze Informatiche di Base: Utilizzo di email, calendari digitali e software gestionali specifici (se richiesto).
In sintesi, la governante è una figura professionale poliedrica che contribuisce in modo significativo al benessere e all’organizzazione della vita familiare, garantendo un ambiente domestico curato, efficiente e confortevole. Le sue competenze vanno ben oltre le semplici pulizie, abbracciando la gestione a 360 gradi della casa e, spesso, anche il supporto diretto alla famiglia.
HOME CARE SYSTEM SRLS specializzata in servizi di “Assistenza domiciliare”
ha stilato 15 regole d’oro della brava badante, figura centrale per le famiglie che hanno un anziano/anziana da accudire:
- Individua un familiare di riferimento e fatti dare un recapito telefonico;
- Osserva le abitudini dell’anziano e non imporre i tuoi ritmi ed i tuoi orari;
- E’ importante la tua presenza! Stimola l’anziano al dialogo, a muoversi ed a fare più cose da solo;
- Nell’anziano allettato osserva eventuali arrossamenti della pelle, non farvi appoggiare il corpo e se c’è una piaga avvisa il medico o il familiare;
- Se l’anziano ha disturbi comportamentali sappi che la colpa è della malattia, parlane con il familiare;
- Se dorme poco e i farmaci non funzionano rivolgiti al medico;
- Prepara uno schema scritto della terapia quotidiana e non aspettare che il farmaco finisca per acquistarne ancora;
- Varia gli alimenti e offri spesso all’anziano acqua, tè, succhi di frutta, tisane per introdurre liquidi;
- Non introdurre o invitare parenti e/o conoscenti senza previa autorizzazione della famiglia, metteresti a rischio il tuo lavoro e la sicurezza dell’anziano;
- Abbi cura di te stessa, dell’igiene personale e della stanza che ti viene affidata, perché la tua serenità si trasmette alle persone che assisti;
- Evita di bere super alcolici e non fumare vicino all’anziano, non solo non giovano alla tua salute, ma metteresti a rischio la sicurezza e la salute della persona che assisti;
- Limita l’uso dello smartphone alle ore di riposo stabilite dal contratto. L’anziano soffre la solitudine più delle condizioni di salute dovute all’età;
- Mantieni gli ambienti di tua competenza (bagno-cucina-camera da letto) puliti ed ordinati. L’igiene è la prima regola per una brava badante;
- Se hai particolari esigenze alimentari concorda con il familiare sia l’approvvigionamento, che le modalità di preparazione e consumo (evita sapori ed odori eccessivamente forti ed arieggia gli ambienti);
- Non sei obbligata a fare un lavoro che non ti piace, quindi manifesta da subito le difficoltà alla famiglia, il tuo isolamento ed il tuo malessere non giovano a chi vive una condizione di solitudine e disagio.
La babysitter ha un ruolo importante nel prendersi cura dei bambini e supportare le famiglie. Le principali mansioni e competenze includono:
Mansioni
- Supervisione: Garantire la sicurezza dei bambini durante la sua presenza.
- Preparazione pasti: Preparare e somministrare pasti o snack sani.
- Attività ludiche: Pianificare e condurre giochi e attività che stimolino la creatività e l’apprendimento.
- Supporto scolastico: Aiutare con i compiti e promuovere lo sviluppo educativo.
- Igiene e cura: Assistere nei bisogni di igiene personale dei bambini, come cambiare pannolini o fare il bagnetto.
- Gestione emergenze: Saper affrontare situazioni urgenti o imprevisti.
Competenze
- Empatia: Comprensione dei bisogni emotivi e fisici dei bambini.
- Creatività: Capacità di ideare attività divertenti e coinvolgenti.
- Affidabilità: Mostrare puntualità, responsabilità e integrità.
- Comunicazione: Capacità di comunicare efficacemente con i bambini e i genitori.


