Le festività delle badanti
LE FESTIVITA’ RICONOSCIUTE ALLA BADANTE
Art. 17
(Festività nazionali e infrasettimanali)
1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:
– 1º gennaio,
– 6 gennaio,
– lunedì di Pasqua,
– 25 aprile,
– 1º maggio,
– 2 giugno,
– 15 agosto,
– 1º novembre,
– 8 dicembre,
– 25 dicembre,
– 26 dicembre,
– S. Patrono.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nel



